OBBLIGO DI QUALIFICA – Sono ben 2 le leggi (la legge 4/2013 e l’art. 71 disp. att. c.c.) che impongono agli aspiranti amministratori di condominio di svolgere un corso di formazione professionale specializzato, mirante a far acquisire loro le competenze specifiche per poter svolgere la propria mansione al meglio.
Successivamente saranno poi necessari diversi corsi di aggiornamento, spesso svolti con cadenza annuale, al fine di tenere gli amministratori di condominio sempre aggiornati sulle conoscenze innovative, per garantirgli un elevato standard professionale necessario alla professione. In mancanza di un corso di formazione, l’amministratore di condominio non può svolgere la propria professione, e in mancanza di corsi d’aggiornamento può essere revocato.
Considerato ciò un buon amministratore di condominio non può che rimanere sempre in continuo aggiornamento con il mondo della legge e svolgere dei corsi di aggiornamento necessari per lui e per la sua qualifica come amministratore.
E’ difatti noto che per restare al passo coi tempi moderni, l’amministratore di condominio deve avere una conoscenza profonda in materia, oltre che essere specificatamente e altamente educato sulle varie e possibili situazioni che possono capitare svolgendo questa professione. Questo perché gli errori di un amministratore non aggiornato e non qualificato, ricadono sui condomini, e quindi sugli inquilini che ivi abitano.
D’altro canto un amministratore che sa il fatto suo può garantire agli inquilini un tenore e uno stile di vita maggiore.
CONTENUTO DEI CORSI – I corsi necessari per diventare amministratore di condominio saranno dunque basati principalmente su una serie di questioni normative, riguardanti la legislazione in materia. Queste, a loro volta, si baseranno sugli atti giudiziari emessi negli anni precedenti, e dovranno spiegare all’apprendista amministratore le sue funzioni, i suoi obblighi e i suoi diritti. Inoltre spesso i corsi offrono anche delle simulazioni pratiche, sul computer o no, e una vasta gamma di conoscenze teoriche necessarie all’apprendista per svolgere il proprio ruolo al meglio.
Oltre allo studio delle norme giuridiche e psicologiche, l’amministratore di condominio dovrà essere ferrato in materia scientifica, in quella dell’evoluzione tecnologica, e in una serie di questioni comportamentali dovuti all’etica del comportamento.
I corsi dureranno ben 72 ore per quanto riguarda la formazione iniziale, mentre i corsi di aggiornamento avranno una durata di 15 ore. Al termine dei corsi-base, gli aspiranti amministratori dovranno svolgere un esame finale, passando il quale saranno abilitati alla professione.
GLI ESENTI – Tutti coloro che hanno svolto la professione di amministratori condominiali per almeno un anno dei tre anni precedenti la data di entrata in vigore della riforma (dal 18 giugno 2010 al 18 giugno 2013 quindi) e anche coloro che possiedono una proprietà immobiliare nel condominio amministrato, sono esenti dal dover partecipare ai corsi di formazione. Dovranno tuttavia prendere parte ai periodici corsi di aggiornamento.